
– una polizza assicurativa indennitaria decennale per la copertura dei danni all’immobile manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo. – una fideiussione di importo corrispondente al valore delle somme che ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente, prima del trasferimento della proprietà In particolare, il notaio avrà l’onere di controllare che il costruttore consegni:

La principale novità prevede che il contratto preliminare, avente ad oggetto immobili per i quali il titolo abilitativo edilizio sia presentato o richiesto dopo il 16 marzo, debba necessariamente essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio su due importanti obblighi gravanti sul promittente venditore.

Il nuovo “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” introdurrà importanti garanzie a favore del promissario acquirente persona fisica che si accinge a stipulare il contratto preliminare diretto al successivo trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale, su immobili da costruire o la cui costruzione sia tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità.

Il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal 16 marzo 2019
